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Legge di Stabilità 2020: Detrazione spese mediche e altri oneri solo con pagamenti tracciabili

La detrazione delle spese mediche e degli altri oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR e previste da altre disposizioni normative, che prevedono la detrazione del 19%, spetterà solo qualora il pagamento avvenga con strumenti tracciabili: vietato l’uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale.

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15 del dpr 917/86 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

– Interessi passivi mutui prima casa
– Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
– Spese mediche (private non in convenzione)
– Veterinarie
– Funebri
– Frequenza scuole e università
– Assicurazioni rischio morte
– Erogazioni liberali
– Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
– Affitti studenti universitari
– Canoni abitazione principale
– Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
– Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica relazione alle spese sostenute per:
– l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici,
– prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

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